DOSSIER

 
 
 
Iva e trasferte
tutte le novità
 
HOME DEL DOSSIER
Conseguenze della normativa
La parola ai nostri esperti
Le ragioni della scelta
I chiarimenti attesi

Trasferte, «minimi» favoriti

di Benedetto Santacroce

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
1 settembre 2008

Il regime dei minimi resta fuori dalla stretta sulla deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione. In virtù del carattere speciale delle norme sul calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 20%, i contribuenti minimi non soffrono la limitazione del riconoscimento fiscale delle citate componenti di costo introdotta dal Dl 112/08 (la «manovra d'estate»).

La norma, intervenuta sull'articolo 19-bis1, lettera e) del Dpr 633/72 per evitare all'Italia la procedura di infrazione comunitaria, ha rimosso l'indetraibilità dell'Iva delle spese di vitto e alloggio, così adeguando l'ordinamento interno alla normativa europea. Contestualmente, per salvaguardare il gettito erariale, è stata limitata al 75% la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei citati costi. Con questa partita di giro si è in sostanza sterilizzato l'effetto finanziario della misura Iva garantendo, nel medio-lungo periodo, l'invarianza delle risorse statali.
Tuttavia per diverse categorie di operatori economici la manovra non è avvenuta a saldo zero, bensì con un aggravio del carico fiscale. È il caso anzitutto di chi non può beneficiare della piena detraibilità dell'Iva, quali i soggetti che pongono in essere esclusivamente attività esenti ovvero che sono tenuti all'applicazione del prorata. Questi operatori hanno di fatto subìto solo gli effetti negativi della novità, essendo nell'impossibilità di bilanciare (in tutto o in parte) il maggiore onere nelle dirette con l'alleggerimento del carico Iva.

Da tale scenario restano invece esclusi i contribuenti nel regime dei minimi, introdotto dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07). Infatti, se è vero che questi soggetti non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, non potendo così procedere alla detrazione, e pertanto non hanno oggettivamente modo di avvantaggiarsi della modifica dell'articolo 19-bis1, nel contempo, per la peculiarità e la natura speciale delle disposizioni da seguire nella quantificazione della loro base imponibile, non subiscono il contraccolpo della stretta sul riconoscimento dei costi alberghieri e di ristorazione.
L'articolo 1, comma 96 della Finanziaria 2008 stabilisce che, per i minimi, «il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso», senza alcun rinvio, quanto alle modalità di determinazione delle componenti reddituali attive e passive, ai criteri del Tuir. Questo significa che, nel rispetto del principio di cassa, la grandezza su cui applicare la sostitutiva è data da una mera somma algebrica estranea a qualunque limitazione alla deducibilità, se non laddove imposta dall'impiego promiscuo di un bene.

Quanto desumibile dal tenore letterale della normativa di riferimento trova peraltro conforto nella prassi dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, nella circolare 7/E del 28 gennaio scorso, le Entrate, interrogate circa la estensibilità alla particolare categoria di contribuenti in discorso delle norme del Tuir in merito ai costi totalmente o parzialmente indeducibili, si pronunciavano in senso negativo, argomentando che, tenuto conto della particolarità del regime dei minimi, il quale prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito, non vi possono trovare applicazione le norme del Testo unico in materia di limitazione della deducibilità dei costi. Conclusione che trova implicito riscontro in altre pronunce (si vedano le circolari 73/E/2007 e 12/E/2008), da cui si evince che la detrazione limitata opera solo con riferimento a beni dell'impresa destinati a un uso promiscuo, che per esigenze di semplificazione, rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel Tuir.
Poiché l'indeducibilità dei costi per vitto e alloggio è stata introdotta nel Tuir (articoli 54 e 109), è legittimo ritenere che tale limitazione non debba interessare i minimi.

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-